La riforma del rapporto di filiazione
Non di rado al giorno d’oggi la procreazione avviene al di fuori del matrimonio. Tale situazione, fino a qualche anno fa, dava origine a quello che veniva definito rapporto di filiazione “naturale”; tuttavia, la legge 10 dicembre 2012, n.219, denominata “Disposizioni in materia di riconoscimento di figli naturali”, ha comportato l’eliminazione di tale terminologia. Oggi non si parla più di figli legittimi o figli naturali, ma semplicemente di figli nati in presenza di matrimonio o al di fuori di esso.
Seppur dal punto di vista terminologico si sia cercato di appiattire la differenza tra i due tipi di filiazione, la storia cambia dal punto di vista normativo.
Come avviene il riconoscimento?
Quando un bambino nasce all’interno del matrimonio, il rapporto giuridico di filiazione con i genitori si instaura in maniera automatica. Questo non accade invece nell’ipotesi di filiazione avvenuta al di fuori di tale rapporto-. La procreazione in sé considerata, infatti, risulta insufficiente per creare un rapporto giuridico riconosciuto in tutto e per tutto dalla legge; occorre infatti un atto ulteriore che prende il nome di riconoscimento. Quest’ultimo può avvenire in due modi: per atto volontario del genitore, da effettuare con una dichiarazione solenne e irrevocabile che deve essere propriamente formalizzata attraverso atto pubblico davanti all’ufficiale di stato civile nell’atto di nascita o in atto separato o al notaio mediante testamento e per dichiarazione giudiziale del Tribunale in seguito al procedimento instaurato dalla parte interessata.
Cosa comporta il riconoscimento?
Il riconoscimento del figlio nato dal rapporto extra coniugale comporta il sorgere per i genitori che lo hanno effettuato di tutti i diritti e gli obblighi previsti per legge tipici del rapporto di filiazione endo matrimoniale. Ciò significa, ad esempio, che se in seguito ad un giudizio promosso dalla madre al fine di ottenere l’accertamento della paternità il giudice dichiara giudizialmente tale legame, il padre sarà costretto a versare al genitore adempiente (in tal caso alla madre) il mantenimento ex. Art 148 c.c. Questa, infatti, ha diritto di regresso per la corrispondente quota, per le spese sostenute sin dal momento della nascita, sulla scorta delle regole dettate dall’art. 1299c.c. nei rapporti fra condebitori solidali.
Ma per quanto riguarda invece gli altri parenti? Cosa comporta il riconoscimento per nonni, zii, ecc…?
Prima della riforma del 2012 i figli “naturali” non avevano dal punto di vista giuridico rapporti con nonni, zii e altri parenti che non fossero i genitori. Fortunatamente, proprio grazie a questo intervento normativo, è stato riformulato l’art. 258 c.c. , secondo il quale il riconoscimento di un figlio nato non all’interno del matrimonio ha effetti anche riguardo ai parenti del genitore che lo effettua. Tale previsione ha eliminato quella che si presentava come una delle più grandi discriminazioni dei figli “naturali” rispetto ai figli “legittimi”.
Cosa succede se il genitore non vuole che il figlio veda i nonni?
Il nostro ordinamento non prevede un vero e proprio diritto dei nonni a mantenere una relazione famigliare stabile e significativa con i nipoti, non avendo questi una posizione giuridica tale da poter essere opposta alla potestà genitoriale; tuttavia, è possibile, nel caso di figlio che sia stato riconosciuto, rivolgersi al giudice e chiedere che venga valutato l’interesse del nipote ad intrattenere rapporti con i nonni.
Occorre specificare come si tratti di una tutela indiretta. Non viene preso in considerazione il diritto di visita dei nonni, quanto piuttosto l’interesse del nipote ad avere rapporti con altre figure parentali che possano avere un’influenza positiva nel suo sviluppo.
Pertanto, qualora i genitori impediscano ai nonni di vedere i propri nipoti senza una ragionevole giustificazione, questi potranno ricorrere al Tribunale dei Minorenni affinché lo stesso emetta un provvedimento per garantire i rapporti tra nonni e nipoti, sempre nell’ottica di un interesse concreto del minore.
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