LA CAPACITA’ CONTRIBUTIVA

La capacità contributiva è uno dei principi cardine dell’ordinamento tributario italiano ed è prevista dall’art 53, comma 1, Cost., seconda il quale «tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva». Si parla al riguardo di capacità contributiva, ovvero l’idoneità economica di un individuo a concorre alle spese pubbliche. Questo sta a significare che la tassazione deve procedere in maniera proporzionale, prevedendo un carico fiscale maggiore nei confronti di chi dispone di una  maggiore capacità contributiva.

Tale capacità si esprime attraverso indici economicamente valutabili, come un patrimonio o un reddito. Passando a un’analisi più specifica, l’articolo in oggetto:

  1. a) individua il necessario collegamento tra prelievo tributario e finanziamento delle spese pubbliche (interesse fiscale dello Stato);
  2. b) fissa il criterio per il quale le spese pubbliche devono essere ripartite tra i singoli, appunto “in ragione della capacità contributiva”. In tal senso, la capacità contributiva viene intesa quale causa giustificatrice del prelievo tributario, nonché quale regola di determinazione dell’an e del quantum. L’imposizione tributaria si giustifica solo se il consociato manifesta una capacità contributiva chesia sufficiente per legittimare il concorso individuale alle spese pubbliche.
  3. c) esprime anche una componente solidaristica. L’attuazione dell’obbligo tributario risulta essere adempimento di “doveri inderogabili” di solidarietà economica e sociale in capo a coloro che manifestano una maggiore forza economica. Il principio di solidarietà economica e sociale è poi ulteriormente rafforzato dal principio di progressività, previsto dal comma 2 del medesimo articolo.
  4. d) il principio di capacità contributiva assolve ad una fondamentale esigenza di tutela del singolo consociato nel rapporto con lo Stato, delineando un forte vincolo per il legislatore tributario.
  5. e) individua un’ultima dimensione di tipo relazionale (esprime il carattere relativo). In tal modo, il principio di capacità contributiva vincola il legislatore in due direzioni:

∙ a non assoggettare a tassazione il singolo a prescindere dalla sua capacità contributiva (c.d. limite assoluto)

∙ ad assoggettare a imposizione tutti coloro che manifestano la medesima capacità contributiva (c.d. limite relativo).

Il tributo può essere imposto a tutti coloro che manifestano una capacità contributiva idonea a configurare un collegamento rilevante con il territorio italiano. Al riguardo, il legislatore prevede principalmente due criteri di collegamento:

Criterio della residenza del soggetto passivo in Italia, il cosiddetto criterio della residenza fiscale;

Criterio della fonte, applicabile ai soggetti non residenti in Italia ma che in tal paese producono reddito.

 

 

Dott.ssa  Giulia Mezzetti

Trainee lawyer
Email: Segreteria@studiolegalepasquali.it
 
 

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