

Il contratto di franchising
Il contratto di franchising, o affiliazione commerciale, è un contratto atipico, cioè non direttamente disciplinato da Codice Civile, che richiede la forma scritta, pena nullità del contratto stesso.
Tale tipologia contrattuale viene direttamente disciplinata dalla legge n. 129 del 6 maggio 2004, secondo cui :
“L’affiliazione commerciale (franchising) è il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all’altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l’affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi”. In pratica, il contratto di franchising può essere definito come il contratto con il quale una impresa (affiliante), concede ad un’altra impresa (affiliata), dietro corrispettivo, la facoltà di sfruttare una serie di diritti e proprietà commerciali e industriali allo scopo di proporre sul mercato determinati beni o servizi. L’affiliato viene così inserito in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio e si sviluppa un rapporto di stretta cooperazione tra affiliante e affiliato. Il classico esempio di contratto di franchising è quello posto in essere dai fast food o dai marchi di abbigliamento, i quali presentano su diversi territori nazionali catene di distribuzione contraddistinte dallo stesso marchio e dalla vendita dei medesimi prodotti. Il contratto di franchising è un contratto bilaterale e oneroso, che ha una causa complessa, ossia il risultato derivante dall’unione delle varie operazioni previste nell’ambito della cooperazione tra le parti, quali: compravendita, cessione dei diritti, cessione di licenza, marchi e brevetti, trasmissione del know-how, somministrazione di beni o servizi, assistenza tecnica e commerciale, cessione di altri diritti ecc……
Va sottolineato che le parti del contratto rimangono comunque autonome, sia giuridicamente che economicamente, nel corso delle loro rispettive attività. Questo significa che, oltre i limiti previsti dal contratto di franchising, le parti sono due imprese distinte ed autonome. Per know-how viene inteso il patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove eseguite dall’affiliante, patrimonio che è segreto, sostanziale ed individuato.
La trasmissione del know-how e delle conoscenze tecnico commerciali è un elemento fondante del contratto di franchising, specialmente nel caso si parli di franchising di servizi. Quindi, le modalità di trasmissione del know-how e le modalità della formazione dell’affiliato dovranno essere ben specificate nel contratto. In mancanza di tali elementi e nel caso l’affiliante non adempia a tali doveri, può venire meno la stessa causa del contratto. Al momento della stipulazione del contratto di franchising, l’affiliante deve tenere, nei confronti dell’aspirante affiliato, un comportamento ispirato a lealtà, correttezza e buona fede, e deve tempestivamente fornire ogni dato e informazione che lo stesso ritenga necessari o utili ai fini della stipulazione del contratto di affiliazione commerciale, a meno che non si tratti di informazioni oggettivamente riservate o la cui divulgazione costituirebbe violazione di diritti di terzi.
A riguardo, l’aspirante affiliato potrà richiedere copia dei bilanci dell’impresa affiliante, un elenco degli affiliati già operanti sul territorio, notizie relative a marchi e brevetti utilizzati, la presenza di controversie con imprese già affiliate.
Si individuano, nella prassi, tre principali tipologie di franchising:
– di distribuzione, quando l’affiliato, all’interno dei propri locali e utilizzando l’insegna e il marchio dell’affiliante, vende i prodotti di quest’ultimo (negozi monomarca).
– di servizi, quando l’affiliato, all’interno dei propri locali e utilizzando l’insegna e il marchio dell’affiliante, vende un servizio offerto da quest’ultimo (agenzie immobiliari – servizi di informazione o informatici).
– di produzione, quando l’affiliato realizza, attenendosi alle direttive dell’affiliante, prodotti commercializzati con il marchio di quest’ultimo.
Alla luce di queste considerazioni, possiamo concluedere dicendo che il contratto di franchising rappresenta la soluzione migliore per chiunque abbia intenzione di avviare una nuova attività commerciale senza partire da zero e preferisce affiliare la propria impresa ad un marchio già affermato; non solo,sotto un diverso profilo, secondo il “Centro Studi Salone Franchising Milano”, la maggioranza dei consumatori preferisce acquistare presso i negozi di franchising dei grandi marchi perché ne percepisce una maggiore tutela e maggiori controlli con riferimento alla qualità dei prodotti.