Il contratto di comodato d’uso gratuito

Il contratto di comodato d’uso gratuito è un contratto in base al quale un soggetto, detto comodante, affida una cosa mobile o immobile ad un altro soggetto, detto comodatario, per un determinato periodo di tempo senza il pagamento di un corrispettivo.

Nello specifico, si tratta di un accordo con cui una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile a titolo gratuito. L’obiettivo del contratto è, da una parte, quello di mettere a disposizione del comodatario un bene affinché se ne serva per un periodo o un uso determinato; dall’altra, chi beneficia del bene, si assume l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta alla scadenza del termine convenuto.

Il comodato è per sua natura gratuito, ma è comunque prevista la possibilità per le parti di stipulare un contratto “oneroso”. Nonostante l’istituto non preveda obblighi di forma, è preferibile la forma scritta, soprattutto in considerazione del suo utilizzo in ambito commerciale, anche per evitare l’insorgere di possibili controversie tra le parti.

Passiamo ad analizzare le caratteristiche peculiari di questo istituto:

  1. Ha carattere essenzialmente gratuito. Non è previsto un corrispettivo poiché si ricadrebbe nello schema giuridico del contratto di locazione, ove un bene passa da un soggetto ad un altro, per un determinato periodo di tempo, dietro corrispettivo;
  2. Il contratto si perfeziona con la consegna del bene, dunque, il contratto di comodato ad uso gratuito ha effetti reali;
  3. Il contratto è bilaterale imperfetto, in quanto (solitamente) l’obbligazione sorge solo a carico del comodatario, che dovrà restituire il bene oggetto di comodato una volta spirato il termine. L’obbligazione a carico del comodante, ad eccezione di consegnare la cosa, è invece solo eventuale, come nel caso in cui quest’ ultimo sia tenuto a risarcire i danni causati al comodatario in ragione dei vizi sostanziali che presenta il bene concesso in comodato;
  4. L’oggetto del contratto è semplicemente la consegna, a titolo gratuito, di un bene per un uso ed un tempo determinato;

Con riferimento ai diritti e agli obblighi delle parti:  

il comodatario è tenuto principalmente a custodire e conservare il bene con la c.d. diligenza del buon padre di famiglia. Egli potrà servirsi del bene solo per l’uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa stessa e, alla scadenza del termine previsto, è obbligato a riconsegnarlo al comodante.

Non potrà concedere il bene al godimento di terzi, salvo espresso consenso da parte del comodante. Nel caso in cui tale obbligo non venga rispettato, il comodante potrà richiede sia l’immediata restituzione del bene sia il risarcimento dei danni.

 

Dott. Carlo Maria Feduzi
Trainee lawyer
Email: Segreteria@studiolegalepasquali.it
 
 

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